Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa.
La tassa sui rifiuti (TARI) è istituita a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
Le tariffe e le scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.